È sempre obbligatoria la visita preventiva per i lavoratori minorenni?
Con l’avvio della stagione turistica, molti clienti del settore ci chiedono informazioni per l’assunzione del proprio personale dipendente ed in particolar modo lamentano la disinformazione in merito all’assunzione di personale minorenne. Come di consueto ci sentiamo in dovere di informare nella maniera più chiara e corretta ai nostri lettori e restiamo a disposizione per rispondere ad eventuali ulteriori domande.
Comincio col rispondere alla domanda principale: è sempre obbligatoria la visita preventiva per i lavoratori minorenni?
L’articolo 42 del Decreto Legge n. 69 del 21/06/2013 (“decreto del fare”) ha soppresso l’obbligo del certificato medico di idoneità per l’assunzione degli apprendisti e minori e conseguentemente ha abolito l’obbligo della visita medica ai sensi dell’art. 7 della legge 977/67 e s.s.m.m.
Tuttavia, anche in caso di assunzione di minori o apprendisti, qualora la valutazione dei rischi (DVR) ne evidenzi i presupposti, sarà necessario sottoporli a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente dell’azienda alla stessa stregua di tutti gli altri lavoratori a rischio.
Cos’è la visita di idoneità?
La visita di idoneità viene effettuata per valutare la presenza o meno dei requisiti per poter lavorare in sicurezza e in condizioni di benessere psico-fisico. È il medico competente, quando è nominato, che effettua le visite mediche o richiede accertamenti a tutti i dipendenti al momento dell’assunzione o periodicamente nel corso della vita lavorativa.
Qualora il dipendente abbia problemi di salute, è utile portare la documentazione personale per farla visionare nel corso della visita. Il medico competente può richiedere, a sua discrezione, di effettuare esami o accertamenti aggiuntivi qualora lo ritenga necessario. Al termine della visita, il medico compila il referto, nel quale viene indicato innanzitutto se il dipendente è o meno in buona salute ed è quindi idoneo al lavoro.
Che cos’è la visita preassuntiva?
La visita preassuntiva è una visita medica (che può essere effettuata anche prima dell’assunzione) con lo scopo di verificare che il lavoratore sia idoneo alla mansione che deve svolgere e che non ci siano rischi al lavoro per la sua salute. Non è obbligatoria, ma lo diventa nei casi in cui la mansione alla quale il lavoratore è destinato prevede l’esposizione ad un rischio per cui scatta la sorveglianza sanitaria. La visita medica è prima di tutto un diritto del lavoratore, affinché venga preservata la sua salute nel luogo di lavoro. Può essere richiesta anche dal lavoratore stesso, ma spetta al datore di lavoro sceglierne tempi e modi durante l’orario di lavoro.
Chi è la figura del medico competente?
Il medico competente è un medico specializzato in medicina del lavoro e medicina preventiva dei lavoratori ed è iscritto all’albo nazionale dei medici competenti. Il DLGS 81/08 ha richiesto al datore di lavoro di indicare il nominativo del medico competente nel documento di valutazione dei rischi, quando obbligatorio. Il medico competente deve essere scelto nell’elenco dei medici iscritti nell’apposito albo per il territorio di competenza.
Il medico competente è quella figura professionale che insieme al datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si occupa della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In questo caso l’attività principale è la prevenzione e valutazione dei rischi.
Quando è obbligatorio nominare il medico competente?
I casi in cui si deve nominare il medico competente dipendono dai rischi che si possono correre sul posto di lavoro.
Secondo il Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro, il medico competente deve essere nominato in caso di: lavorazioni che prevedono la movimentazione manuale di carichi o movimenti ripetuti delle braccia; lavoratori addetti al videoterminale per almeno 20 ore medie settimanali; esposizione ad agenti fisici come rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, polveri e micro; esposizione a sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene e sensibilizzanti; esposizione ad agenti biologici; lavoro notturno; esposizione a radiazioni ionizzanti; lavoro nei cassoni ad aria compressa; lavoro in ambienti confinati; lavori su impianti elettrici ad alta tensione; posture incongrue; lavori in altezza; lavori soggetti a controllo di assenza di tossicodipendenza (autotrasporto, ecc.).
Se un’impresa decidesse di assumere dei minori, li dovrebbe sottoporre a visita medica?
Solo se ha compiuto 15 anni e se ha assolto l’obbligo scolastico. Quindi è possibile assumere minori da 15 a 18 anni purché non più soggetti ad obbligo scolastico. Il minore in questo caso è definito dalla legge “adolescente” e può lavorare anche se a determinate condizioni; se non ha ancora questa età o non ha concluso il percorso scolastico obbligatorio dalla legge è definito “bambino” e non può lavorare.
Quali sono gli aspetti importanti che si devono considerare prima di adibire al lavoro il ragazzo minorenne?
Com’è noto la valutazione del rischio rappresenta una delle principali misure di prevenzione dei rischi in azienda. Occorre tener presente che la norma attualmente in vigore e che di recente è stata integrata per uniformarsi agli indirizzi comunitari prevede che venga effettuata una specifica valutazione del rischio che tenga conto della presenza sul luogo di lavoro di lavoratori minorenni. Nel caso quindi si preveda la presenza nell’azienda di un’occupazione minorile, il “documento” dovrà riportare anche la valutazione relativa al loro incarico tenendo conto degli aspetti peculiari che possono caratterizzare il giovane lavoratore, quali ad esempio l’incompleto sviluppo fisico, la scarsa esperienza e la minor consapevolezza nei confronti dei rischi presenti sul lavoro. In questa prospettiva andrà pertanto posta particolare attenzione agli aspetti di informazione e formazione del lavoratore, alle attrezzature e alla loro sistemazione nel luogo di lavoro, all’esposizione ad eventuali agenti pericolosi e agli sforzi fisici. Il lavoratore, ai sensi della normativa per la sicurezza sul lavoro, deve essere informato e formato in materia di salute e sicurezza prima dello svolgimento del lavoro. Pertanto il lavoratore neo assunto deve ricevere una formazione ed informazione sulle misure di sicurezza prima di essere adibito alla sua mansione, secondo modalità anche liberamente scelte dal datore di lavoro. Rimane inteso che i corsi obbligatori previsti dalla normativa vigente devono essere completati dal lavoratore entro 60 giorni dall’assunzione. Questo non significa che il lavoratore privo di formazione ed informazione possa nel frattempo operare in azienda in autonomia. Dovrà pertanto essere affiancato da un lavoratore esperto che illustri i rischi e le corrette procedure di lavoro, ancor di più se il neo assunto è minorenne. Per le attività a basso rischio, è stato soppresso l’obbligo del certificato medico di idoneità per l’assunzione degli apprendisti e minori e conseguentemente abolito l’obbligo della visita medica, permane l’obbligo della formazione ed informazione del lavoratore. Ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/11 i lavoratori devono essere soggetti ad un percorso formativo in materia di salute e sicurezza del lavoro costituito da 2 moduli: modulo di Formazione Generale (diverso per tipo di attività) da svolgere anche in modalità e-learning della durata di 4 ore; modulo di Formazione Specifica per tipologia e settore di attività di durata variabile in base al rischio (4 ore anche e-learning se a basso rischio, 8 ore medio rischio e 12 ore alto rischio).
Si può adibire un minore a qualsiasi tipo di lavoro?
No. La normativa prevede che ai minori siano vietati una serie di attività, processi e lavori evidentemente considerati a rischio rilevante per la loro salute e sicurezza. È la valutazione del rischioche permetterà di gestire al meglio l’assunzione di un minore, tenendo conto sia degli aspetti peculiari che caratterizzano il giovane lavoratore che di tutte le indicazioni di divieto previste dalle norme. È vietato lavoro notturno per il minore. Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto. Non è consentito il lavoro per più di 8 ore giornaliere. Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi. Per il settore ristorativo e turistico è consentito il lavoro di domenica. Ogni 4 ore e mezza di lavoro consecutivo, è necessario fornire una pausa di almeno 1 ora.
C’è la possibilità di assumere un lavoratore minorenne ed adibirlo a lavori vietati?
In deroga al divieto, la legge prevede questa possibilità sono nel caso in cui il lavoratore venga assunto per indispensabili motivi di formazione professionale (es. percorso di apprendistato) e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa; inoltre l’attività deve essere svolta in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e la stessa deve essere svolta nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla normativa vigente.
Devo sottoporre a visita medica preventiva il minore?
Per le attività a basso rischio, è stato soppresso l’obbligo del certificato medico di idoneità per l’assunzione degli apprendisti e minori e conseguentemente abolito l’obbligo della visita medica, permane l’obbligo della formazione ed informazione del lavoratore. Ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/11 i lavoratori devono essere soggetti ad un percorso formativo in materia di salute e sicurezza del lavoro costituito da 2 moduli: modulo di Formazione Generale (diverso per tipo di attività) da svolgere anche in modalità e-learning della durata di 4 ore; modulo di Formazione Specifica per tipologia e settore di attività di durata variabile in base al rischio (4 ore anche e-learning se a basso rischio, 8 ore medio rischio e 12 ore alto rischio).
L’obbligo di sottoporre il minore a visita medica di idoneità prima di adibirlo al lavoro al fine di verificare che non preesistano controindicazioni allo svolgimento di quel determinato impiego sussiste solo nel caso lo stesso venga impiegato in mansione o compiti per i quali sono stati individuati rischi particolari. Il minore verrà inviato al medico competente della ditta al pari di tutti gli altri lavoratori esposti a quei rischi, comprendendo in tale ambito anche le mansioni con livello di esposizione personale a rumore compreso tra 80 e 85 dBA (situazione che non prevede la sorveglianza sanitaria per i lavoratori adulti).
a cura di Mascia Mancini