Addetto Emergenza Incendio ed Evacuazione – Attività a Rischio Incendio Basso
Ai sensi dell’art. 37, comma 9, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il datore di lavoro deve nominare uno o più addetti per il servizio antincendio, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Durata della formazione
Per le attività classificate come rischio basso:
Prima formazione: 4 ore.
Aggiornamento: 2 ore da effettuarsi ogni 5 anni per mantenere la validità dell’attestato.
Altri requisiti
Frequenza di almeno il 90% delle ore previste.
Superamento di una verifica finale per attestare l’apprendimento.
Parte pratica obbligatoria, incluso uso degli estintori portatili o dispositivi antincendio base.