Ai sensi dell’art. 37, comma 9, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il datore di lavoro deve nominare uno o più addetti per il servizio antincendio, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Per le attività classificate come rischio basso:
Prima formazione: 4 ore.
Aggiornamento: 2 ore da effettuarsi ogni 5 anni per mantenere la validità dell’attestato.
Frequenza di almeno il 90% delle ore previste.
Superamento di una verifica finale per attestare l’apprendimento.
Parte pratica obbligatoria, incluso uso degli estintori portatili o dispositivi antincendio base.
Avrai a disposizione un team che ti aiuterà e porre le basi di un business profittevole e vincente.
Dal 1993 offre servizi, consulenza e percorsi di formazione, mirati alla qualifica, alla specializzazione, all’aggiornamento, all’abilitazione professionale e alla crescita aziendale.
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